Teleassemblee: l'assemblee di condominio in videoconferenza

Avv. Grande| Monday, Jan 18, 2021| Tags: condominio, tech

Negli ultimi mesi alcune delle domande ricorrenti in ambito condominiale sono state “possiamo svolgere l’assemblea condominiale in presenza”, “possiamo fare l’assemblea in videoconferenza?", “l’amministratore ha detto che non si possono fare le assemblee condominiali è vero?" ecco le risposte a queste e ad altre domande.

Anche in questo periodo cosi difficile le assemblee condominiali si possono svolgere in presenza, preferendo però lo svolgimento delle stesse in modalità a distanza, ovvero in videoconferenza. Solamente nel caso in cui non sia possibile svolgere l’assemblea in videoconferenza la si potrà effettuare in presenza nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento ed uso dei dispositivi di protezione individuale, cosi si è espresso anche il Governo sul proprio sito istituzionale.

Proprio per favorire ed incentivare lo svolgimento delle assemblee condominiali in videoconferenza il Parlamento ha apportato alcune modifiche all’art. 66 disp. att. c.c. consentendo di svolgerle, quindi, anche se tale modalità non è prevista dal regolamento condominiale. Nel caso manchi un’indicazione specifica nel regolamento condominiale è necessario che l’amministratore si premuri di ottenere il consenso scritto della maggioranza dei condomini, da intendersi per testa e non per quota.

Come si convoca l’assemblea in videoconferenza?

Prima di procedere alla convocazione dell’assemblea in modalità telematiche è necessario aver raccolto il consenso della maggioranza dei condomini. Una volta ottenuto il consenso l’amministratore procederà ad inviare l’avviso di convocazione con le consuete modalità dovendo però indicare anche la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione.

Il consenso espresso dai condomini deve essere poi rinnovato ad ogni nuova assemblea condominiale che si vuole tenere con modalità telematiche.

Come si redige il verbale di assemblea?

Il verbale dell’assemblea deve essere redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Il novellato art. 66 disp. att. c.c. introduce quello che sembra un elemento essenziale del verbale della teleassemblea, ovvero la sottoscrizione dello stesso da parte del presidente, pertanto si può ritenere che la mancata sottoscrizione rende la delibera adottata illegittima, consentendo cosi ai condomini la possibilità di proporre l’annullamento nel consueto termine di trenta giorni.

La notifica del verbale di assemblea

Il verbale dell’assemblea, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve poi essere notificato a tutti i condomini e non solo a coloro che erano assenti, come normalmente dovrebbe avvenire nelle “tradizionali” assemblee in presenza. Inoltre dovrà essere notificato anche all’amministratore.

La notifica dovrà avvenire secondo le stesse modalità dell’avviso di convocazione, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, raccomandata a/r, fax o con consegna a mani.

NOTA: per poter notificare il verbale con modalità e strumenti differenti (ad esempio la mail) occorrerà aver raccolto preventivamente il consenso del singolo condomino.

Condividi su:

RICHIEDI UN CHIARIMENTO oppure CHIEDI UN PARERE ONLINE

Cliccanto sul bottone seguente accosenti al trattamento dei dati personali inseriti | Leggi l'informativa

Ti è piaciuto questo articolo? potrebbero interessati anche

Che cosa ne pensi?

Prendi subito un appuntamento e affrontiamo il tuo problema insieme

contattami